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ART.1 Si costituisce l'Associazione denominata "Associazione Generale dei Polacchi in Italia", detta "Associazione dei Polacchi in Italia", in lingua polacca "Związek Polaków we Włoszech", indicata in seguito col termine Associazione.
ART.2 La sede dell'Associazione è in Roma. La sua attività si esplica su tutto il territorio della Repubblica Italiana.
ART.3 L'Associazione, di tipo federativo, è una organizzazione finalizzata all'utilità sociale ed è autonoma, apolitica ed apartitica, con indirizzo culturale e senza fini di lucro. Essa si richiama al ricordo delle lotte comuni dei due popoli, italiano e polacco, per l'indipendenza, la libertà e la democrazia, che caratterizzano la presenza polacca in Italia da secoli, e trae la sua ispirazione dalla tradizione storica e spirituale della Nazione polacca.
ART.4 L'Associazione si propone:
a) di mantenere saldamente unita la Comunità Polacca in Italia e sempre saldi i suoi vincoli con la Polonia, sviluppando inoltre i sentimenti di solidarietà fra gli Associati nella consapevolezza della propria identità nazionale, e di promuovere questa piena consapevolezza delle origini polacche anche nelle nuove generazioni;
b) intraprendere tutte le iniziative miranti al bene della Comunità stessa, dei singoli Polacchi e della Polonia, nonché di promuovere e difendere il buon nome della Polonia e della Comunità Polacca in Italia;
c) di favorire, nella prospettiva di un'Europa sempre più unita, lo sviluppo in tutti i campi delle relazioni fra la Polonia e l'Italia, sia diffondendo nella societComunità italiana la conoscenza del patrimonio storico-culturale polacco e delle sue problematiche, sia favorendo una partecipazione sempre più viva e consapevole dei Polacchi alla vita socio-culturale ed economica del mondo italiano;
d) di subentrare, al momento opportuno e nelle debite forme, alla Associazione dei Combattenti Polacchi in Italia nel mantenimento delle tradizioni legate al contributo del II Corpo d'Armata Polacco del Gen. Anders alla liberazione d'Italia.
ART.5
L'Associazione rappresenta la Comunità Polacca in Italia di fronte:
a) alle Autorità , alle Istituzioni ed alle Organizzazioni italiane, di altri Stati ed internazionali, e cura il rispetto dei diritti di coloro che ne fanno parte;
b) alle Autorità , Istituzioni ed Organizzazioni polacche, ed esercita la sua influenza sulla loro efficace azione nei confronti dei propri associati.
ART.6 Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione intende:
a) promuovere e organizzare manifestazioni pubbliche, convegni di studio, spettacoli, concerti, mostre, corsi di lingua e cultura polacca ed ogni altra attività culturale, ricreativa e del tempo libero;
b) promuovere e finanziare ricerche concernenti la Polonia e la cultura polacca, istituendo inoltre, a questo fine, mediante pubblici concorsi, borse di studio e premi;
c) curare la pubblicazione del proprio organo informativo, come pure l'edizione di studi, monografie etc., anche con l'impiego di moderne tecnologie informatiche;
d) provvedere al reperimento, alla raccolta ed alla conservazione delle fonti documentarie, degli strumenti bibliografici ed emerografici e di ogni altra testimonianza nell'ambito che le è proprio;
e) aggregarsi o affiliarsi ad altri enti e organizzazioni, sia nazionali sia internazionali, che abbiano finalità analoghe o complementari;
f) compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione e la stipula di contratti di natura privatistica e pubblicistica.
ART.7 Il numero dei soci non è soggetto a limiti. All'Associazione possono aderire:
a) le organizzazioni polacche ed italo-polacche aventi indirizzo socio-culturale, senza scopo di lucro, che hanno almeno venti associati, i quali pagano le quote sociali ed i cui statuti non contrastano con lo statuto dell'Associazione;
b) le Istituzioni di vario genere, polacche, italiane e di altre Nazioni, senza scopo di lucro, che si prefiggono fini compatibili con i principi associativi e che possono favorire il conseguimento degli scopi prefissati dall'Associazione.
ART.8 Modalità di ammissione.
Per essere ammessi a far parte dell'Associazione:
a) le Organizzazioni devono presentare al Comitato Direttivo la domanda corredata dai seguenti documenti:
- una breve presentazione dell'Organizzazione;
- il proprio statuto;
- l'elenco dei membri del suo Direttivo;
- l'impegno di attenersi a quanto è stabilito dal presente statuto;
- l'impegno di pagare le quote sociali.
Con l'accettazione della domanda e con il pagamento della quota sociale l'Organizzazione acquisisce la qualifica di socio. Il diritto acquisito è valido per tutto l'anno associativo ed è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti, senza ulteriore domanda di ammissione. E' pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, cosi come richiesto dall'art. 5 comma 1, del D. Lgs. 460/97.
b) le Istituzioni esibiscono:
- la propria breve presentazione;
- l'organico del direttivo;
- il proprio statuto;
- l'impegno di pagare una quota sociale concordata con il Comitato Direttivo o di fornire un contributo di prestazioni mirate a facilitare il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Anche in questo caso il vincolo associativo è valido per tutto l'anno in corso ed è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale o con l'impegno a prestazioni concordate con il Comitato Direttivo, senza la necessità di altre procedure. E' pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, cosi come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 460/97.
ART.9 Diritti e doveri dei Soci.
Tutti i soci hanno uguale diritto di partecipazione alla vita associativa e diritto di voto che sarà esercitato per le Organizzazioni dai delegati eletti, in ragione di 1 delegato per ogni 20 associati paganti più 1 delegato per la rimanente parte se questa non è inferiore a 10 membri, mentre le Istituzioni avranno1 unico delegato. I soci sono tenuti:
- al pagamento annuale della quota sociale e/o ad un contributo di prestazioni entro il termine fissato dal Comitato Direttivo. Il mancato pagamento dà diritto al Comitato Direttivo di procedere alla sospensione del Socio per morosità;
- alla osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti, nonchè delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
ART.10 Scioglimento del rapporto sociale.
Lo scioglimento del rapporto sociale può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per la liquidazione dell'Organizzazione, per esclusione. L'Associato puo essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali, danneggia l'immagine dell'Associazione. L'esclusione puo avvenire con la delibera di 2/3 (due terzi) dei voti dell'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo, oppure su proposta di 1/3 dei delegati della Assemblea Generale. Gli Associati esclusi per morosità possono essere riammessi dal Comitato Direttivo dietro il pagamento della quota sociale arretrata. Lo scioglimento del rapporto associativo, a qualunque titolo avvenga, non conferisce al Socio nè il diritto al rimborso della quota sociale, nè qualsivoglia altro diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ART.11 Non trasmissibilità delle quote sociali.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 comma 1, del D.Lgs. n. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie ed i contributi associativi versati dall'Associato non sono trasmissibili, e non sono rivalutabili.
ART.12 Soci onorari.
Il Comitato Direttivo può deliberare il conferimento del titolo di Socio onorario a coloro che abbiano apportato un particolare e straordinario contributo alla attuazione delle finalità istituzionali. Il titolo di Socio onorario non comporta l'attribuzione dei diritti e doveri dei Soci ordinari.
ART.13 Finanziamento dell'Associazione.
Le spese occorrenti per il funzionamento e l'attività dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
- quote annuali degli associati, il cui ammontare viene stabilito dall'Assemblea Generale o, per le istituzioni, concordate con il Comitato Direttivo;
- contributi straordinari dei Soci effettuati anche a fronte di particolari finalità;
- entrate derivanti da lasciti e donazioni;
- erogazioni conseguenti agli stanziamentti deliberati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, da Enti locali e da altri Enti pubblici o privati;
- altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività (anche commerciali) svolte quale complemento e supporto all'attività istituzionale.
ART.14 Patrimonio sociale.
Il Patrimonio sociale è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) da lasciti e donazioni diverse. Il patrimonio sociale è indivisibile e, pertanto, gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.
ART.15 Esercizio sociale.
L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.
art.16 Bilancio.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci il bilancio sotto forma di rendiconto economico e finanziario dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
ART.17 Utili e residui attivi.
Gli eventuali utili e residui attivi possono essere destinati per iniziative in sintonia con gli scopi dell'Associazione e/o per realizzare nuovi impianti o ammodernare le attrezzature e strutture sociali esistenti.
ART.18 Divieto di distribuzione degli utili.
E' fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.
ART.19 Organi sociali.
Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:
- l'Assemblea Generale;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Colleggio dei Revisori;
- il Colleggio dei Probiviri.
Tutti gli organi dell'Associazione durano in carica due anni.
ART.20 L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data convenuta, sia per la prima che per la seconda convocazione, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché delle materie da trattare. La seconda convocazione può avvenire non prima che sia trascorsa un'ora dalla prima. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza. All'Assemblea partecipano con diritto di voto i delegati eletti secondo quanto disposto dall'art.9, comma 1, del presente Statuto.
Ogni delegato può farsi rappresentare da un altro delegato appartenente alla stessa Organizzazione o Istituzione.
Ogni delegato non può avere più di una delega.
Ogni delegato può essere eletto a ricoprire gualsiasi carica prevista dal presente Statuto.
L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge il Presidente e gli altri membri del Comitato Direttivo;
- conferisce, se lo ritiene opportuno, il titolo di Presidente Onorario ad una persona particolarmente meritevole;
- stabilisce le direttive programmatiche e determina l'indirizzo generale dell'Associazione;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- elegge il Colleggio dei Revisori ed il Colleggio dei Probiviri.
L'Assemblea straordinaria delibera:
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del Patrimonio;
- sulle modifiche dello Statuto;
- sul trasferimento della sede.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e in prima convocazione siano presenti fisicamente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi dei delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati, sia in prima che in seconda convocazione.
ART.21 Comitato Direttivo.
Ha il compito di realizzare gli scopi sociali e le delibere dell'Assemblea. In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- redigere regolamenti, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione;
- redigere il bilancio dell'Associazione;
- riconoscere la qualità di Socio e decidere in merito alle questioni di appartenenza dell'Associazione;
- concordare con le istituzioni la quota associativa oppure il loro contributo di prestazioni;
- stringere rapporti con le organizzazioni e comunità polacche nel mondo, nonché con altri enti e organizzazioni, sia nazionali sia internazionali che abbiano finalità analoghe o complementari;
- nominare, occorrendo, commissioni per problemi specifici, avvalendosi anche di persone non appartenenti all'Associazione;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.
Fanno parte del Comitato Direttivo il Presidente, 15 persone elette dall'Assemblea, il Presidente Onorario, il rappresentante dell'Associazione Combattenti Polacchi in Italia, nonché il responsabile della Pastorale dei Polacchi in Italia residente presso la Chiesa di San Stanislao in Roma. Il Comitato Direttivo può, inoltre, cooptare nel suo novero al massimo due membri aggiuntivi e completare la composizione del Comitato stesso fino al numero di membri previsto dallo Statuto con il limite massimo di tre persone. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed elegge tra i suoi membri tre vicepresidenti, il tesoriere ed il segretario. Il Comitato si riunisce almeno 4 volte all'anno. Viene convocato dal Presidente anche in modo informale con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di riunione. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, di cui almeno un terzo fisicamente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente. In caso di necessita un membro può delegarne un altro in sua vece. Nessun membro può avere più di una delega.
ART.22 Il Presidente.
Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- rappresenta l'Associazione difronte a terzi ed in giudizio;
- rappresenta l'Associazione nei confronti di Istituti di Credito, Enti pubblici e privati, con facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed agire sui medesimi;
- convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione;
- sovraintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione di cui firma gli atti.
Può delegare tutte o parte delle sue funzioni ai vicepresidenti o ad altri membri del Comitato Direttivo, che possono sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
ART.23 Il Colleggio dei Revisori:
é costituito da tre membri, uno dei quali, scelto all'interno del Colleggio stesso, svolge le funzioni di Presidente. Il Colleggio sorveglia la correttezza dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione, nonchè la sua conformità ai regolamenti vigenti e sottopone all'Assemblea la proposta di voto di fiducia al Presidente ed al Comitato Direttivo.
ART.24 Il Colleggio dei Probiviri:
è costituito da tre persone, che godono di un riconosciuto prestigio e di un'affermata posizione nell'Associazione. Uno dei tre membri, scelto all'interno del Collegio stesso, svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dirime le controversie di competenza fra gli organi direttivi e le sue strutture dell'Associazione.
ART.25 Scioglimento dell'Associazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
ART.26 Devoluzione del patrimonio residuo.
In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre associazioni avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.
ART.27 Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. Del Codice Civile e in quanto applicabili, per identità di ratio, alle norme sulle associazioni riconosciute.
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